Educazione civica: appunti per una lezione sulla libertà come cifra della legalità / 4

Educazione civica: appunti per una lezione sulla libertà come cifra della legalità / 4

Tra i valori fondamentali inerenti al principio di legalità, già trattati negli articoli precedenti, si ricordano quelli di libertà e di giustizia. Ma altri sono gli elementi senza i quali tale principio non potrebbe manifestare la propria completa azione morale e di ordinamento.
Tra questi, strettamente legato al principio di giustizia, è da menzionare quello di uguaglianza.
In modo assai semplicistico ed altrettanto schematico, potremmo affermare che il principio di uguaglianza è conosciuto con l’assunto: “gli esseri umani sono tutti uguali”. Ma ciò è vero come postulato, in senso “formale”, in quanto concretamente come persone, tutte, nella loro essenzialità e da un punto di vista ontologico, sono uguali di fronte alla “legge”, a motivo del fatto che l’uguaglianza tra gli uomini e le donne, si basa principalmente sulla parità dei diritti, della dignità e della libertà. Ma è pur vero che in senso “sostanziale” l’umanità è costituita da singoli individui completamente diversi tra di loro.

Quindi il principio di uguaglianza, che bene è trattato ed evidenziato dalla Costituzione Italiana, scrigno dei principi fondamentali della Repubblica italiana e fondamento di tutte le leggi, è ben più complesso ed articolato.
Ecco come recita l’art. 3 della Costituzione italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
In questo particolare articolo della Costituzione, l’uguaglianza è descritta, in modo chiaro, dai due periodi che costituiscono da un punto di vista normativo i commi dell’articolo. Ma si tratta di due brani (dello stesso articolo) in cui vengono descritti, relativamente al principio di uguaglianza, sia l’unitarietà di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma anche la loro complementarietà, data dalla evidente diversità.

Nel primo comma si definisce l’uguaglianza dei cittadini di tipo formale, che si manifesta attraverso il fatto che, anche se tutti mostrano evidenti diversità nel sesso, nel colore della pelle, nell’appartenenza ad una diversa religione e cultura, piuttosto che nell’espressione di opinioni dissimili da quelle degli altri, oltre che a manifestare diversità di ordine sociale ed economico, ecc., teoricamente queste differenze non devono essere motivo di discriminazione e di disparità, in quanto tutti gli esseri umani posseggono una dignità ed un’unica rispettabilità, in quanto persone e quindi oggetto e soggetto di considerazione, che ci rende uguali davanti alla legge, riferimento unico per una vita sociale rispettosa di tutte le peculiarità umane.
Si tratta di una univocità valoriale che ci rende tutti uguali in quanto persone.

Nel secondo comma, si evidenzia, per altro verso, l’uguaglianza di tipo sostanziale, che si manifesta nella possibilità che tutti, a motivo della loro diversità, debbano essere aiutati in modo differente rispetto ad altri, anche attraverso la rimozione degli ostacoli, soprattutto quelli economici e sociali, che possono determinare discriminazione e divisioni sociali, non permettendo, così solo ad alcuni, il raggiungimento della loro piena maturità ed autonomia.
Si tratta di una differenziazione strutturale che diversifica l’applicazione degli atti di giustizia in base alle diversità dell’essere umano.
Pertanto, non solo tutti i cittadini, nel riconoscimento della loro pari dignità, devono sottomettersi davanti alla legge, ma lo Stato deve prevedere, a salvaguardia dei diritti dei cittadini, l’applicazione di leggi speciali o particolari a favore di quelle categorie più deboli e fragili, che altrimenti potrebbero restare ai margini della società. Questa diversificazione legislativa permetterebbe, così, distinti e differenti strumenti sociali ed economici, rispetto ad altri, in modo da rendere accessibile a tutte le categorie di cittadini, la giusta opportunità di crescita e autodeterminazione. Infatti, solo mettendo tutti nella adeguata possibilità di espressione e realizzazione della loro condizione umana, pur nelle proprie diversità, la Repubblica realizza l’uguaglianza. In tal senso quelle che sembrano due tipologie diverse di uguaglianza, quella formale e quella sostanziale, nella dialettica del diritto si intrecciano e si integrano vicendevolmente.

Pertanto promuovere il principio di uguaglianza vuol dire tenere conto delle diversità umane, in quanto è palese a tutti che ogni individuo, sulla faccia della terra, è diverso dagli altri suoi simili e che la natura umana si basa proprio sulla particolare varietà tra persone (non esiste al mondo una persona uguale ad un’altra, in quanto ogni essere umano è unico al mondo). Anche perché considerare tutti gli esseri umani uguali, creerebbe il rischio di livellare in modo forzato l’umanità, generando una sua conseguenziale massificazione.
Coerentemente l’uguaglianza è tale se per ogni individuo, nell’universalità dei propri diritti, si tengano conto le diverse disparità. Così si realizza quello che il filosofo francese Jaques Maritain definiva con l’assioma: “unità nella diversità”.