Ore buca, Snadir vuole la contrattazione nazionale 

Ore buca, Snadir vuole la contrattazione nazionale 

Organizzare la didattica rispetto i livelli di attenzione in classe ma anche ai tempi e alle modalità di servizio dei docenti. E si tenga conto di quegli insegnanti impegnati in più scuole e costretti ai vuoti d’orario

L’organizzazione dei tempi della didattica è finalizzata innanzitutto alle esigenze dell’apprendimento e quindi a favorire un adeguato livello di attenzione in classe, soprattutto nelle ultime ore di lezione; risulta quindi indispensabile una equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana. L’organizzazione della didattica, tuttavia, non può prescindere dalla necessaria attenzione anche ai tempi e alle modalità di servizio dei docenti. L’elaborazione dell’orario deve tener conto che, tra i docenti, c’è chi è impegnato in più scuole, che alcuni spazi sono specificamente dedicati (palestra e laboratori), che alcuni hanno un rilevante numero di classi (scienze motorie e religione), che alcuni possono essere in part-time. Le diverse esigenze, possono determinare un orario di servizio intervallato da ore buche che rappresentano una oggettiva difficoltà.

SNADIR ritiene opportuno che la contrattazione nazionale intervenga sulla materia per limitare l’immancabile disagio e si attiverà in tal senso in accordo con la Federazione. Nel frattempo, la contrattazione d’istituto potrebbe intervenire riconoscendo una indennità per i docenti che, ad esempio, presentano un orario settimanale con più di 1 o 2 ore buche e sopportano l’onere di una flessibilità gravosa. È utile evidenziare che l’articolo 2107 del Codice civile, alla definizione di ‘orario di lavoro’ afferma: “La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro, non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative”. Le ore da prestare sono quelle indicate nel CCNL Scuola (art. 28); qualsiasi altro tempo eccedente andrebbe retribuito, tenuto anche conto che la direttiva 93/104/CE, art. 2, ha definito la prestazione lavorativa come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni (…)”. L’ora buca non è ‘a disposizione’ (servizio a tutti gli effetti) ma rappresenta comunque la mancata ottimizzazione dell’orario del lavoratore da parte del datore e, di conseguenza, va indennizzato il disagio che ne deriva.

La contrattazione nazionale intervenga per limitare il disagio delle ore buca. SNADIR si attiverà in tal senso. Nel frattempo, la contrattazione d’istituto riconosca una indennità per chi ne ha più d’una la settimana”