Valutazione dell’insegnamento di religione: alcune questioni

Valutazione dell’insegnamento di religione: alcune questioni

Sul tema rimane sempre in primo piano l’art. 309 del Testo Unico della scuola, secondo il quale “I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica”. Questo specifico comma, nel corrente anno scolastico, è risultato utile anche per definire la funzione didattica e di valutazione svolta dal docente di religione non solo per la sua disciplina ma anche per l’insegnamento di educazione civica, qualora gli organi collegiali competenti avessero individuato l’insegnante di religione tra i contitolari di tale insegnamento.
Nell’anno scolastico che si è chiuso, in effetti, abbiamo sperimentato, per la prima volta, la possibilità che un docente si facesse carico del percorso didattico di una disciplina diversa dalla propria. Come specifica il comma citato, i docenti di religione hanno gli stessi diritti degli altri componenti degli organi scolastici, pertanto non sarebbe pensabile una loro esclusione a priori da una esperienza didattica che, nella sua struttura, è affidata, direttamente o indirettamente, a tutti gli insegnanti della classe. È vero che solo alcuni tra questi saranno impegnati nel percorso didattico ma tra questi potrebbero essere compresi gli insegnanti di religione, per delibera del Consiglio di classe e del Collegio docenti.
Un successivo comma dell’art.309 del Testo Unico della scuola specifica che “Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”. Questo comma dovrebbe essere oggetto di riflessione, sul piano normativo e amministrativo, in quanto lascia emergere una contraddizione: il docente di religione infatti è componente della commissione per gli esami conclusivi della scuola media ma, nella prassi, non gli è consentito interagire con l’alunno, in sede d’esame, ponendo domande inerenti al proprio ambito disciplinare. La presenza in commissione d’esame di un docente che non può svolgere l’esame è una evidente e profonda contraddizione che penalizza anche gli studenti i quali non capiscono il motivo per il quale il loro impegno nella partecipazione alle lezioni di religione non possa trovare una sua valorizzazione anche in sede d’esame.
È invece definitivamente superata la questione della partecipazione dei docenti di religione alla determinazione del credito scolastico assegnato agli studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado. L’art.11, comma 3, dell’OM 53 degli esami di Stato 2021 del II ciclo stabilisce che “I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento”.
Si rafforza in questo modo il principio che nella scuola esistono discipline opzionali che, una volta liberamente scelte, producono gli stessi effetti, sul piano della valutazione ai fini dell’accesso alla classe successiva, delle altre discipline facenti parte del quadro orario del corso di studi.