Tar Lazio: maggiore tempestività per le attività alternative all’irc

Tar Lazio: maggiore tempestività per le attività alternative all’irc

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, si è espresso su una delle questioni ancora aperte circa gli alunni non avvalentesi dell’irc (Sentenza decisa il 25 settembre 2020 – N. 02020/2013 REG.RIC. – N. 10273/2020 REG.PROV.COLL.).

Il ricorso è stato proposto per l’annullamento della circolare del MIUR del 17 dicembre 2012, n. 96 recante “Istruzioni relative alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2013/2014”, limitatamente alla parte in cui dispone che la scheda C recante “Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica” sia consegnata ad inizio anno scolastico.

Il ricorso ha evidenziato che mentre la fase di iscrizione a scuola si attua a gennaio, l’amministrazione scolastica posticipa a settembre l’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica (IRC), sia le attività formative, sia l’assistenza nello studio individuale, sia la sorveglianza, con inevitabili ritardi nel relativo avvio e con frequenti inadempimenti dell’obbligo di predisporle per carenza di personale.

Il Giudice amministrativo afferma in partenza l’interesse a ricorrere nonostante l’impugnazione sia rivolta ad una circolare relativa all’anno scolastico 2013/2014, ormai decorso, in quanto le circolari ministeriali degli anni successivi presentano identico contenuto.

Ciò premesso il TAR Lazio ha accolto il ricorso.

Se è vero che al fine di non condizionare la coscienza individuale nell’esercizio di una libertà religiosa sia necessaria la scissione tra scelta di non avvalersi della religione cattolica e scelta delle attività alternative (v. C. Cost. 13/1991), questa seconda, pur successiva, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione ed il regolare avvio delle attività didattiche.

L’associazione ricorrente ha dimostrato il notevole ritardo nella raccolta dell’apposito modulo, nella programmazione ed attivazione delle attività didattiche alternative, la situazione di provvisorietà nei mesi di attivazione delle attività alternative degli studenti che hanno scelto di non frequentare la scuola durante l’ora di religione, i quali vengono inviati in biblioteca o in altri locali senza progetto o in altre classi o con disposizione di permanenza nella propria classe durante l’ora di religione che loro hanno espresso di non voler frequentare.

Il TAR Lazio nell’accogliere il ricorso ha annullato la disposizione ministeriale (circolare MIUR del 17 dicembre 2012, n. 96), con obbligo conformativo per il Ministero dell’Istruzione per gli anni scolastici a venire. La sentenza tutela gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della regione e, di riflesso, gli insegnanti di religione, spesso costretti (anche con ordini di servizio) alla vigilanza degli alunni non avvalentesi ma lasciati in classe in mancanza della tempestiva ed obbligatoria programmazione di specifiche attività alternative