Sciopero nel settore scuola: i soggetti destinatari della specifica informazione

Sciopero nel settore scuola: i soggetti destinatari della specifica informazione

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è regolamentato dalla L. 146/90 e deve svolgersi nel rispetto di specifiche procedure. Per quanto riguarda l’istruzione pubblica la legge evidenzia l’esigenza “di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami (…), con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione”.

In data 02 dicembre 2020 è stato sottoscritto l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto istruzione e ricerca. L’Accordo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio scorso, ha introdotto alcune novità che proviamo a evidenziare.

Una prima modifica ha interessato il termine di preavviso per la proclamazione dello sciopero che è stato ridotto a dieci giorni. L’intervallo minimo tra uno sciopero e quello successivo è stato invece aumentato a dodici giorni. Non è consentito proclamare lo sciopero nei giorni compresi tra il 1° e il 5 settembre e nei tre giorni che seguono la ripresa delle attività didattiche dopo le festività di Natale e Pasqua.

Le scuole devono attivare le procedure relative agli obblighi informativi utilizzando tutti i canali che saranno individuati come maggiormente efficaci; considerato l’attuale periodo di pandemia certamente saranno da privilegiare la pubblicazione di informazioni nel sito web della scuola e le comunicazioni nella specifica bacheca del registro elettronico. Sono i canali di comunicazione con i quali le famiglie hanno dovuto necessariamente acquisire dimestichezza per mantenere i contatti con gli insegnanti dei loro figli.

La comunicazione dovrà specificare le motivazioni dello sciopero, il grado di rappresentatività a livello nazionale e d’istituto (dati elezioni RSU) del sindacato che indice lo sciopero e le adesioni ai precedenti scioperi (a livello nazionale e di istituzione scolastica).

Si tratta evidentemente di dati attraverso i quali consentire ai destinatari la valutazione di un’eventuale riduzione del servizio; a questi dati vanno aggiunti quelli relativi alle comunicazioni dei lavoratori in ordine alla loro previsione di aderire o meno allo sciopero. I singoli lavoratori sono infatti invitati a dichiarare in forma scritta la loro intenzione di aderire o meno allo sciopero, ma potranno anche dichiarare di non avere ancora maturato nessuna decisione.

Leggiamo infatti: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile […]”
I dati relativi all’adesione allo sciopero vanno infine inseriti, a cura degli uffici amministrativi delle scuole, nel portale SIDI.