Riflessioni su alcuni punti della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 gennaio

Riflessioni su alcuni punti della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 gennaio

è giusto premettere ed evidenziare che la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-282/19 è stata determinata dal rinvio deciso dal Tribunale di Napoli di un ricorso di insegnanti di religione aderenti allo Snadir e che nel procedimento che si è aperto dinanzi al Giudice europeo è intervenuta anche la Federazione Gilda-Unams a sostegno delle ragioni dei ricorrenti.
Numerosi sono i punti degni di riflessione; ne indicheremo alcuni tra quelli più significativi. Intanto, a seguito dell’iniziativa giudiziaria dei ricorrenti dello Snadir, viene posta l’attenzione non sul precariato della scuola in generale ma sul precariato specifico degli insegnanti di religione e sulla loro domanda di conversione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, contestando l’abuso del Ministero nella reiterazione dei contratti a termine.
I ricorrenti hanno invocato l’applicazione della Direttiva 1999/70 (Accordo quadro) che fissa due principi: a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

In merito al punto “a” la stessa Corte evidenzia che, di fatto, una discriminazione degli idr si è determinata nel momento in cui lo Stato italiano, con legge n. 107/2015 ha autorizzato il MIUR ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico «di diritto». Da questa procedura di assunzione gli insegnanti di religione furono esclusi (punto 90 sentenza).

In merito al punto “b” i ricorrenti hanno, a suo tempo, presentato ricorso alla Magistratura italiana per contestare l’abuso da parte del Ministero dell’utilizzo di contratti a termini (che va ben oltre i 36 mesi indicati dalla norma) e per chiedere, in subordine un risarcimento. Intanto la Corte, nella sentenza, libera il campo da ogni possibile equivoco e specifica che la questione non riguarda “i rapporti tra uno Stato membro e le chiese, nella fattispecie la chiesa cattolica, ma riguardano le condizioni di lavoro degli insegnanti di religione cattolica presso gli istituti pubblici” (punto 51 della sentenza).

La questione posta dai ricorrenti, osserva la Corte, non riguarda poi il rilascio e la revoca dell’attestazione di idoneità e tanto meno la competenza dell’ordinario diocesano, che non è messa in discussione; neppure chiedono i ricorrenti una pronuncia sulla facoltatività dell’insegnamento della religione cattolica (punto 52 della sentenza). Dinanzi alla Corte non è stata posta quindi una questione di rapporti tra Stato e Chiesa, ma una questione di natura esclusivamente contrattuale (punto 53 della sentenza).

La clausola 5 dell’accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di indicare le ragioni obiettive che li giustificano (punto 78 della sentenza). Spetta quindi alle autorità nazionali adottare misure che siano sufficientemente dissuasive, in modo da garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro (81 sentenza). Da ciò deriva la possibilità che la Magistratura italiana possa riconoscere ai precari un risarcimento, considerato che la norma europea non enuncia un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato (82 e 83 sentenza).

Non si può ammettere, ribadisce la Corte, che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati in modo permanente e duraturo, per la realizzazione di compiti che rientrano nella normale attività del settore dell’insegnamento: i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro (105 e 110 sentenza).
In chiusura afferma la Corte che il principio di interpretazione conforme richiede che i giudici nazionali facciano tutto quanto compete loro, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito dalla normativa europea (124 sentenza).
Attendiamo adesso di verificare l’influenza che le autorevoli argomentazioni della CGUE potranno avere sui prossimi pronunciamenti della magistratura italiana sul precariato degli idr.