Permessi per il diritto allo studio

Permessi per il diritto allo studio

I lavoratori interessati hanno presentato presso l’istituzione scolastica di servizio, entro il 15 novembre scorso, la domanda per le 150 ore di permessi per il diritto allo studio. Con riferimento a tali domande gli Uffici Scolastici hanno pubblicato il contingente previsto, per ogni ordine di scuola, del personale che può accedere a tale diritto, con riferimento all’anno solare 1° gennaio – 31 dicembre 2020. In ogni provincia il personale scolastico avente diritto alla fruizione dei permessi non può superare complessivamente il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico.   

I lavoratori della scuola destinatari del diritto allo studio sono: il personale docente ed educativo, il personale Ata, gli insegnanti di religione cattolica, sia con contratto a tempo indeterminato (con intero orario settimanale di servizio o part time) sia con contratto a tempo determinato (annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario settimanale intero o parziale).

Nel caso di orario parziale i permessi sono concessi in proporzione ad esso. I permessi possono essere richiesti per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi per l’insegnamento su posti di sostegno); per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o di istruzione secondaria; per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario.

La Funzione Pubblica, con circolare n. 12/2011, ha specificato che il permesso può essere concesso anche per la fruizione di un corso on line, a condizione che sia possibile produrre la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti e l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro del dipendente scolastico.

La circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica esclude invece la possibilità di usufruire dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami, afferma infatti che “le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio.” Tale è l’orientamento della Cassazione (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN.

La fruizione dei permessi è, quindi, finalizzata alla frequenza (in presenza o on line), ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. In ogni caso la certificazione va prodotta subito dopo la fruizione del permesso. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle retribuzioni corrisposte.

La fruizione dei permessi prevede l’utilizzo di parte dell’orario giornaliero di servizio oppure dell’intera giornata. Rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica della sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.

I permessi per diritto allo studio non incidono sul computo dei giorni ai fini dell’anno di prova solo se vengono fruiti ad ore. Anche i docenti che insegnano nelle scuole non statali hanno diritto ai permessi per il diritto allo studio, secondo quanto indicato nei relativi contratti nazionali.

Circa i criteri per la fruizione dei permessi, oltre alla normativa nazionale, bisogna fare riferimento ai Contratti integrativi regionali, che possono presentare delle diversità tra un territorio e l’altro. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio può comunque usufruire degli altri permessi previsti dal Contratto Scuola, ad esempio: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio, per partecipazione a concorsi od esami (art. 15). E’ anche possibile richiedere l’aspettativa senza assegni per motivi di studio, disciplinata dall’art. 18, comma 2, del CCNL2006/2009.