Permessi per concorsi ed esami per i dipendenti del comparto Scuola

Permessi per concorsi ed esami per i dipendenti del comparto Scuola

Le disposizioni in merito all’argomento sono state commentate dall’ARAN in una “raccolta sistematica degli orientamenti applicativi” del dicembre 2016, particolarmente utile se si considera l’accavallamento di testi contrattuali nell’ultimo triennio con l’aggregarsi del comparto Istruzione e Ricerca. Si ricorda che per quanto non espressamente previsto dal nuovo contratto Scuola, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore.

Circa i permessi per concorsi ed esami il riferimento è all’art. 15, comma 1, del CCNL del 29.11.2007 secondo il quale al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, sulla base di una idonea documentazione anche autocertificata, permessi retribuiti per partecipazione (in qualità di candidato) a concorsi o esami pari a giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. La fruizione di tali permessi non riduce le ferie ed è valutata ai fini dell’anzianità di servizio.

A differenza della disciplina contrattuale di altri comparti, che limita l’utilizzo dei permessi alle giornate di svolgimento delle prove, per il comparto Scuola si prevede che tali permessi possono essere utilizzati anche per il viaggio necessario per raggiungere la sede dell’esame o del concorso.

L’ARAN specifica che gli otto giorni di permesso di cui all’art. 15, comma 1, del CCNL 29 novembre 2007, non possono essere utilizzati per preparare gli esami ma solo per l’effettuazione delle prove (e per il viaggio necessario per raggiungere la sede). E’ da considerare, d’altra parte, che la norma contrattuale considerata si aggiunge a quanto prevede, in modo più ampio, la legge sul diritto allo studio.

Non si pone alcuna condizione o vincolo in merito alla tipologia di concorsi o esami, in base alla quale si possono concedere i permessi in questione, pertanto, qualora il dipendente abbia la necessità di partecipare ad un concorso pubblico o ad esami, può richiedere il permesso, presentando la relativa documentazione al fine di giustificarne la richiesta e la conseguente fruizione.

I permessi per concorsi ed esami spettano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alle giornate di lavoro settimanali previste, per ciascun lavoratore, nel proprio contratto individuale di lavoro. Spetta all’amministrazione scolastica individuare il numero dei giorni di permesso spettanti ai dipendenti a tempo parziale, in relazione all’orario di lavoro previsto per ciascuno di essi. D’altra parte è verosimile che siano proprio i docenti precari, anche con orario parziale, ad avere necessità di accedere a tale tipologia di permessi.