Per una visione completa della “valutazione” nell’ambito dell’IRC. Una Scheda riassuntiva nelle relative norme

Per una visione completa della “valutazione” nell’ambito dell’IRC. Una Scheda riassuntiva nelle relative norme

Pensiamo possa risultare utile alle Colleghe e ai Colleghi avere una scheda riassuntiva delle norme in tema di valutazione dell’irc. Le riportiamo in ordine cronologico con una sintetica riproposizione dei contenuti.

C.M. 23 settembre 1930, n. 117, comma 4: “Per l’insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l’insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto per ogni altro insegnamento”.

C.M. 25 gennaio 1964, n. 20: “…  nulla è innovato per quanto riguarda la religione, rispetto alla consueta attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici: moltissimo, molto, sufficiente, scarso…”.La circolare si riferisce alla scuola secondaria di secondo grado.

D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, aggiunta all’art. 2.7.(Revisione dell’Intesa): Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.

D.Lgs.  n.297-1994, art. 309 (Testo Unico): “4. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”.

C.M. n.491-1996 (Valutazione degli alunni della scuola elementare e dell’istruzione secondaria di primo grado): “Ciascun insegnante esprimerà, nel rispetto dei principi di collegialità, trimestralmente o quadrimestralmente (a seconda dell’ordine di istruzione e delle decisioni del collegio dei docenti) un giudizio sintetico, che testimoni il livello di apprendimento raggiunto dall’alunno nelle diverse discipline previste dal curricolo scolastico.

Tra le possibili soluzioni, la scelta adottata di esprimere il giudizio sintetico con la formulazione: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente, è stata determinata, anche, dall’esigenza di garantire una coerenza con quanto in vigore per gli esami di licenza della scuola secondaria di I grado.”

(…)“E’ responsabilità del collegio dei docenti nell’ambito della propria autonomia progettuale e di organizzazione dell’attività educativa e didattica, scegliere, adottare o costruire strumenti interni che abbiano carattere funzionale rispetto all’attività di valutazione e, più in generale, alla qualità dell’azione educativa.”

O.M. 128/1999 art. 3: gli insegnanti di religione “partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgano di tale insegnamento”. (…)  “L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa ed il profitto che ne ha tratto”.

DPR 8 marzo 1999 n. 275 art. 4, c. 4: Nell’esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche(…) Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.   

C.M. n.85/2004, C 1 (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado): “Le valutazioni periodica e annuale debbono tradursi in valutazioni globali che evidenzino, anche sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale processo formativo dell’alunno e l’avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati, avendo a riferimento altresì il <<Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo d’istruzione>>.

Al fine di garantire sistematicità e oggettività in questa fase di avvio della nuova procedura valutativa, è indispensabile che le forme espressive della valutazione siano comuni a tutte le istituzioni scolastiche. In particolare si prospetta l’esigenza che le istituzioni medesime continuino ad adottare per la valutazione dei livelli di apprendimento delle varie discipline le espressioni sintetiche finora utilizzate (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).”

DPR 122/09, artt. 2.4 e 4.3:   “La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121”.