Obbligo vaccinale per il personale della scuola

Obbligo vaccinale per il personale della scuola

Il Ministero dell’Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), in data 7 dicembre u.s. ha diramato “suggerimenti operativi” con riferimento a quanto disposto con il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 circa l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, decorrente dal 15 dicembre 2021. Proviamo a fare una ulteriore sintesi delle disposizioni.
L’obbligo vaccinale, previsto dalla recente normativa, comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi non prima di cinque mesi (150 giorni) e non oltre i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (nove mesi). Quindi per svolgere la propria attività lavorativa il personale scolastico deve essere munito di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione o guarigione successiva all’aver contratto il virus), il cosiddetto “super green pass”.

La certificazione verde “rafforzata” è quella che consente anche l’accesso in bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri, musei, concerti al chiuso, discoteche, stadi, palazzetti dello sport, etc.
Il Green Pass base è invece quello rilasciato a coloro che hanno fatto un tampone o un test molecolare con risultato negativo. La durata del Green Pass sarà di 72 ore per il tampone molecolare negativo e 48 ore per il tampone antigenico negativo.

La vaccinazione costituisce, quindi, il requisito obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. L’obbligo si applica sia al personale con contratto a tempo determinato sia a quello con contratto a tempo indeterminato. Pare possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso del collocamento in aspettativa (per motivi personali o familiari) o nel caso di congedo biennale retribuito per assistenza a familiare disabile.

La vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute (…)”. In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico convoca supplenti con i quali stipula contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Poiché l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa scolastica, si ritiene che gli insegnanti supplenti, destinatari della proposta di un contratto di lavoro a tempo determinato, debbano aver già adempiuto all’obbligo vaccinale nel momento della convocazione L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19, consistente nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

Circa l’utilizzo di mezzi di trasposto pubblico o privato di linea (che rappresenta forse la problematica di maggior rilievo), è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass “rafforzato” (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età. Non è invece soggetto all’obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l’utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni.

Per lo svolgimento di attività teatrali, frequenti in questo periodo nella scuola primaria, gli alunni non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19. Sono invece obbligati ad esibire la certificazione verde tutti i soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività (ad es. nel caso delle rappresentazioni teatrali, i familiari degli alunni).