Nuovo dpcm del 3 dicembre 2020

Nuovo dpcm del 3 dicembre 2020

Pochi giorni fa il Presidente del Consiglio Conte ha illustrato i contenuti del nuovo dpcm che ci “accompagnerà”fino al 15 gennaio prossimo. Ricordiamo che con delibera del 7 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza determinato dalla pandemia. Con il nuovo dpcm si prosegue quindi nel lavoro di progressivo “riaggiustamento”della direzione da intraprendere per uscire dall’attuale condizione sanitaria e per ritrovare un poco di normalità in un contesto che è ancora molto problematico.

Resta confermato l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all’aperto. In via generale questa disposizione si applica anche alla scuola (all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico).
Il dpcm specifica che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI). A decorrere dal 7 gennaio 2021, il 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni ritornerà all’attività didattica in presenza. La rimanente quota percentuale, a rotazione, proseguirà nella DDI.

La norma conferma che resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o allo scopo di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono impegnati da remoto nella didattica digitale integrata.

L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Ritorna sotto osservazione il problema del trasporto pubblico. Presso ciascuna Prefettura è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica. Ciò anche in considerazione del maggior carico che si determinerà con il rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
È confermata la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. Il decreto non specifica, tuttavia, il soggetto che dovrebbe verificare la sussistenza delle richieste garanzie di rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza, pertanto è presumibile che i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento si svolgeranno in un tempo successivo allo scadere, speriamo definitivo, dello stato di emergenza (31 gennaio).

Il dpcm espone poi una questione di estrema importanza: è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Si potrebbero ritenere, quindi, consentiti i concorsi per soli titoli, trattandosi, in questo caso, di una procedura da svolgersi in modalità esclusivamente telematica e che potrebbe rappresentare un valido canale di immissione in ruolo dei docenti con un rilevante numero di anni già prestati in condizione di precariato. Come ha più volte indicato lo Snadir a proposito degli insegnanti precari di religione, non si chiede soltanto un rinvio del concorso, rinvio indispensabile considerato questo tempo di pandemia, ma anche una sua semplificazione. Tale potrebbe essere, secondo quanto affermato nel dpcm, l’ipotesi di un concorso per soli titoli da attuarsi in modalità telematica.