Le ore funzionali all’insegnamento per i docenti in part-time

Le ore funzionali all’insegnamento per i docenti in part-time

Il punto di partenza sul tema delle ore funzionali all’insegnamento deve essere rigorosamente legato a quanto riportato nel Contratto scuola. L’art. 29 afferma che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente”. Tali impegni possono avere carattere individuale o collegiale: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie”. A tali adempimenti si aggiungono le attività di carattere collegiale costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini (…) fino a 40 ore annue; b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione (…) occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”.

I Giudici sono intervenuti spesso nella materia precisando e chiarendo l’interpretazione da dare alle varie parti della norma contrattuale. Recentemente anche la Corte di Cassazione è intervenuta con l’Ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019 pronunciandosi in merito agli obblighi ex art. 29 CCNL-Scuola a carico dei docenti in regime di part-time. La questione riguarda i docenti di ruolo che hanno fatto esplicita richiesta di part-time e i docenti con contratto a tempo determinato, in servizio per un numero di ore settimanali inferiore a quello previsto per la cattedra completa. 

Questi docenti sono obbligati alle attività funzionali all’insegnamento per quante ore? Se viene convocato un Collegio docenti in uno dei giorni in cui il docente in part-time non è a scuola egli è tenuto comunque a partecipare?

La Suprema Corte si richiama all’ordinanza ministeriale del 23 luglio 1997, da ritenersi parte integrante della disciplina contrattuale che alla stessa rinvia; questa, all’art. 7, dopo avere dettato numerose prescrizioni, tutte finalizzate a rendere il lavoro a tempo parziale compatibile con le esigenze didattiche, prevede che ”le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale”. Specifica poi che “il docente part-time è tenuto ad assicurare le attività funzionali all’insegnamento e che, quanto alle attività collegiali, solo quella prevista dall’art. 42, comma 3, lett. b), ossia la partecipazione ai consigli di classe, è soggetta a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento stabilito”.

La Corte di Cassazione stabilisce quindi che l’apporto che il docente a tempo parziale è chiamato a dare in seno al collegio dei docenti (art. 29, comma 3, lettera a), per la natura dei compiti a quest’ultimo assegnati, è del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, pertanto non è consentita una riduzione delle 40 ore relative alle attività funzionali all’insegnamento proporzionata all’orario settimanale impegnato per la didattica. La condizione di docente part-time gli consente una proporzionale riduzione delle ore impegnate per le attività funzionali all’insegnamento solo con riferimento a quelle indicate all’art. 29, comma 3, lettera b (Consigli di classe, escluso quelli convocati per le operazioni relative agli scrutini periodici e finali).

Se il docente in part-time fosse autorizzato ad assentarsi tutte le volte che un Collegio docenti viene convocato in uno dei giorni non coincidente con quello in cui è già presente a scuola per la didattica in orario antimeridiano, si rischierebbe la “paralisi degli organi collegiali in caso di contestuale presenza nell’istituto di più docenti a tempo parziale, che abbiano optato per il part-time verticale”.

In conclusione la Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, (…) ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a) CCNL 1995, 27 comma 3 lett. a) CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part-time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento”.