Le FAQ del mese: i nostri lettori ci scrivono

Le FAQ del mese: i nostri lettori ci scrivono

I lettori di Professione IR ci scrivono. Mettiamo in evidenza le questioni che con maggior frequenza sono state poste in occasione delle consulenze presso le nostre sedi.

D – Per poter richiedere la ricostruzione di carriera è necessario aver maturato un quadriennio con orario settimanale completo?.
No. L’art.2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n.209 ha previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che abbiano un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario parziale. (cfr anche C.M. n.2 del 3 gennaio 2001)
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D – Cosa si intende per “sistema nazionale di istruzione”?
Il “sistema nazionale di istruzione” è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali “ (Legge 10 Marzo 2000, n. 62).

D – In quale momento posso presentare la domanda di ricostruzione di carriera?
La legge n.107/2015, art. 1 comma 209, stabilisce che la domanda di ricostruzione di carriera debba essere necessariamente presentata tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di ogni anno. I servizi scolastici utili sono quelli prestati con contratto a tempo determinato per periodi non inferiori a 180 giorni nel corso di un anno scolastico. Le istanze presentate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno soggette, entro il successivo 28 febbraio, a comunicazione da parte del Ministero dell’Istruzione a quello dell’Economia.

D – I docenti part time hanno l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni previste dalla Scuola?
“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.” Lo ha stabilito la Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord. 14 marzo 2019, n. 7320.

D – La somministrazione obbligatoria del vaccino per la prevenzione da infezioni da Covid-19, può essere fatta, con apposito permesso, durante l’orario di servizio?
Il decreto legge n.41/2021, art.31 comma 5, dispone che il personale scolastico è “giustificato” per l’assenza dal lavoro riguardante la somministrazione del vaccino anti Covid-19. Tale decreto è stato convertito nella legge n.69 del 21 maggio 2021, confermando l’art.31, comma 5.La predetta assenza non determina quindi alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. E’ stato anche predisposto un codice SIDI ad hoc.