Le assemblee sindacali

Le assemblee sindacali

La materia delle assemblee sindacali dei lavoratori della scuola è rimasta sostanzialmente invariata anche con l’entrata in vigore delle nuove norme contrattuali, pertanto il riferimento rimane l’art.8 comma 1 (Contratto 2006/2009), secondo il quale i dipendenti (compresi i supplenti temporanei) “hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale (pubblica), per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.”  (cfr. anche art.23 Contratto 2016/2018).

Il comma 3 dell’art.8 specifica che le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi (quindi anche i soli insegnanti di religione) e sono indette con specifico ordine del giorno singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative;  dalla R.S.U. nel suo complesso (e non dai singoli componenti); dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto (cfr. Tribunale di Cuneo – sez. Lavoro, ordinanza 5 maggio 2017  RG 251/2017).

Le organizzazioni rappresentative del comparto scuola sono: FLC/CGIL; CISL Scuola; UIL Scuola; SNALS – CONFSAL; FED. NAZ. GILDA–UNAMS (a quest’ultima aderisce lo Snadir). Solo queste possono essere autorizzate a tenere assemblee sindacali per un massimo di due assemblee al mese in ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti).

Alle cinque associazioni sindacali rappresentative del settore scuola, si aggiungono una miriade di altre sigle  (un centinaio), alcune delle quali contano poche decine di iscritti e che, evidentemente, non possono indire assemblee.

Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art.8, “Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea”.  Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali (es. provinciali, o, in ogni caso, che coinvolgono le scuole di più Comuni) è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, senza frazionare l’unità oraria di lezione nella singola classe.

La convocazione dell’assemblea, con l’ordine del giorno, è resa nota dall’organizzazione sindacale almeno 6 giorni prima ai dirigenti scolastici delle scuole interessate. Questi ultimi provvedono poi ad affiggerla all’albo nello stesso giorno in cui è pervenuta (comprese le eventuali sezioni staccate o succursali).  Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta. La dichiarazione di adesione all’assemblea sindacale non è revocabile in quanto sulla base di questa il dirigente scolastico organizza il servizio scolastico nella giornata considerata, effettuando adattamenti dell’orario scolastico. L’adesione da parte del personale va data, di conseguenza, in un tempo congruo che definisce il dirigente scolastico, considerata la successiva fase organizzativa, sia per l’aspetto della didattica sia per garantire in ogni caso la vigilanza sugli alunni.

I docenti non devono produrre nessuna successiva attestazione circa la loro partecipazione all’assemblea, né l’organizzazione sindacale che ha indetto l’assemblea è tenuta a rilasciarne una.

Nel Contratto-scuola non ci sono riferimenti a forme di controllo esercitabili da parte del Dirigente scolastico circa l’effettiva presenza dell’insegnante alle assemblee sindacali in orario di lavoro. La Corte di Cassazione con sentenza n. 6442 del 17.5.2000 ha affermato che il pubblico datore di lavoro non ha alcun potere di controllo sullo svolgimento dell´assemblea e sull´effettiva partecipazione da parte dei lavoratori alla stessa, che può essere tenuta sia all´interno che all´esterno dei luoghi di lavoro. 

Al docente che aderisce ad un’assemblea sindacale di due ore, ma che è in servizio per una, va decurtata una sola ora dalle complessive dieci previste. Analogamente, il docente che non è in servizio e aderisce all’assemblea, non è tenuto a darne comunicazione.