L’assegno unico universale per i figli a carico

L’assegno unico universale per i figli a carico

Per spiegare di cosa si tratta prendiamo come traccia la “scheda divulgativa” elaborata e diffusa dall’INPS e proviamo a farne una ulteriore sintesi. L’assegno è un sostegno economico destinato alle famiglie per ogni figlio a carico, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni. La legge non pone limiti di età nel caso di figli con disabilità. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare desumibile dall’ISEE.

L’assegno è definito unico in quanto è finalizzato alla semplificazione degli interventi diretti a sostenere la genitorialità; è definito, inoltre, universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche a prescindere dall’ISEE.

La domanda può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori, attraverso il sito internet dell’Inps, accedendo con le proprie credenziali SPID (scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata), oppure tramite i patronati o i CAF. E’ anche possibile avere assistenza contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa).

Dai 18 ai 21 anni il diritto all’assegno è riconosciuto a condizione: a) che il figlio sia impegnato nella frequenza di un corso di studi; b) che svolga un’attività lavorativa (con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui); c) che sia registrato come disoccupato presso i servizi pubblici per l’impiego; d) che svolga il servizio civile universale.

Hanno diritto a percepire l’assegno i lavoratori (pubblici, privati, autonomi, dipendenti) ma anche i disoccupati. La condizione è che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea oppure sia titolare del diritto di soggiorno.

L’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tal caso saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.
La domanda per l’assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo. Va presentata dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno (si riceveranno gli arretrati già maturati dal precedente mese di marzo); per le domande presentate dopo il 30 giugno, quindi in ritardo, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto direttamente dall’INPS, senza necessità di presentare domanda.
L’importo dell’assegno va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore al limite di 40.000 euro. Gli importi sono maggiorati nel caso di figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli, oppure nel caso di madri di età inferiore a 21 anni, o nel caso di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, o nel caso di figli affetti da disabilità.

L’assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato (l’importo può essere ritirato in contanti presso un qualsiasi Ufficio postale).
In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore o quota del 50%).

L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del “bonus asilo nido”, inoltre non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.