LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: QUESTA (S)CONOSCIUTA

LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: QUESTA (S)CONOSCIUTA

Chi, entrando nel mondo della scuola (anche se l’istituto che sto per descrivere vale in tutta la P. A.), sia da ATA che da docente, non ha mai sentito parlare di Ricostruzione di Carriera (RC), alzi la mano?!
Eppure tra i docenti, in particolar modo, esiste tanta confusione e disinformazione, e se a ciò si aggiunge che nel solo mondo della scuola esistono due tipi di RC: quella dei docenti di altre discipline, che devono essere stati assunti, per averne diritto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (dal 2004 compresi gli IdR immessi in ruolo), e quella dei soli IdR precari, a contratto a tempo determinato: la frittata è fatta.
Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cos’è e a che serve la RC.
La RC degli insegnanti è un complesso di norme, che genera una procedura amministrativa, che consente ai lavoratori della scuola, nel momento in cui vengono assunti in ruolo, di trasferire i periodi di servizio svolti da precari (quando non si era in ruolo, per intenderci), nel resto della loro futura carriera, per poter proseguire e rientrare in una fascia di retribuzione o fascia stipendiale più alta, ai fini dell’avanzamento di carriera, secondo la seguente distribuzione a gradoni, corrispondente a graduali aumenti economici stipendiali, che si evolvono in blocchi annuali, che dal 1° settembre 2011 sono ripartiti come di seguito: 0-8 anni; 9-14 anni; 15-20 anni; 21-27 anni; 28-34 anni; 35 anni e oltre.
Pertanto la RC degli insegnanti (e ATA) serve ad ottenere il riconoscimento degli anni di servizio svolti prima di essere stati assunti nel ruolo (preruolo), come, per esempio, gli anni precedenti svolti con rapporto di lavoro a tempo determinato, piuttosto che quelli che sono stati svolti in un ruolo diverso da quello della scuola. In questo modo, con la RC si ha la possibilità di avere il riconoscimento:
dell’anzianità di servizio maturata con i precedenti contratti a tempo determinato;
l’inquadramento nella fascia stipendiale, che viene perfezionata e progredita (progressione dei gradoni);
il pagamento delle differenze retributive tra il trattamento percepito negli anni e quello che sarebbe spettato per anzianità.
Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, dopo l’anno di prova, solo una volta per tutta la propria carriera, devono presentare la domanda di RC, in modalità on line, sul portale “Istanze On Line”, selezionando l’apposita funzione ‘Richiesta di Ricostruzione Carriera’ (per i soli IdR che entreranno in ruolo la finestra specifica è: ‘Richiesta di Ricostruzione Carriera per insegnanti di religione’). La RC può essere richiesta, come stabilisce la legge 107 del 2015, solo nel periodo che va dal 31 settembre al 31 dicembre di ciascun anno scolastico, mentre prima del 2015 si poteva richiedere in qualunque momento dell’anno.
Ma non finisce così, perché quello sopra riportato vale per tutti i docenti di ogni ordine e grado, compresi gli IdR, ma solo, e lo ripeto, se immessi in ruolo. Per i soli IdR precari, con contratto a tempo determinato (non per i docenti precari delle altre discipline), è, invece, possibile richiedere la ricostruzione di carriera anche se non di ruolo. Questi IdR sono quelli che la legge 186 del 2003, che avviò il primo concorso di religione e l’immissione in ruolo dei primi (e per ora unici) IdR, inquadrava come docenti dell’organico del 30%, gestito dagli Uffici diocesani IRC, il restante organico del 70% è appunto costituito da docenti di religione di ruolo, che vengono gestiti dagli UU.SS.RR.
Tale procedura, comunque, è precedente alla legge 186 e fu introdotta, per la prima volta, dall’art. 53 della Legge 312 del 1980, che così recita: “Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”. Tale norma è stata ulteriormente migliorata, portando al 100% le classi di stipendio, e ancor meglio approfondita, così come si evince dalla Circolare Ministeriale n.2 D13-Prot.n..1, del 3 gennaio 2001: “L’art.3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n.399 ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole materne ed elementari con orario settimanale non inferiore alle 12 ore, nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, discenda da ragioni strutturali.”
Pertanto, potranno richiedere la ricostruzione di carriera i soli IdR che, dopo quattro anni di servizio, anche se svolti in modo non continuativo, a prescindere dal numero di ore d’insegnamento settimanale, a partire dal quinto anno d’incarico annuale, abbiano maturato un orario di cattedra completo (18 ore), se IdR della Secondaria di primo e secondo grado, e non inferiore alle 12 ore settimanali, se IdR della scuola d’Infanzia e della Primaria.
Gli IdR precari, possono, comunque, continuare a godere della RC, anche se il loro orario settimanale di cattedra subisse delle riduzioni da ricondurre a cause di ragione strutturale, cioè, ad esempio, a motivo della riduzione della cattedra, sotto le 18 ore (IdR della secondaria), se le ore residue restanti non consentano, anche fra più scuole, da parte degli uffici curiali, la costituzione di posti cattedra completi.
Sarà l’Ordinario diocesano che ne dovrà, tuttavia, fare diretta menzione nella proposta di nomina.
Altra condizione indispensabile, per richiedere la RC, è il possesso, da parte dell’IdR, dell’Idoneità dell’Ordinario diocesano e dei titoli di studio, secondo quanto previsto dal DPR 175 del 2012 (ultima revisione del Concordato).
Per questi IdR precari, che posseggono i requisiti per richiedere la RC, le domande dovranno essere presentate in forma cartacea (e non telematica) all’Istituzione Scolastica di servizio, che ha l’obbligo di elaborare i Decreti di RC e trasmetterli alla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) del territorio, per la conseguente validazione, entro il 28 febbraio di ogni anno.
Si precisa che, a partire dal 1° settembre 2015, il sistema (SIDI), a motivo delle norme che hanno stabilito la dematerializzazione degli atti, prevede le seguenti tre tipologie di “codici contratti”, per gli IdR incaricati annuali:
N05, incarico di religione per docente con ricostruzione di carriera o che ha maturato il diritto alla stessa. L’IdR, in tal caso, viene trattato, amministrativamente e giuridicamente, come un docente di ruolo per quanto concerne i propri diritti (congedi, malattia, ferie, ecc.)
N27, incarico di religione per docente senza ricostruzione di carriera, e N28, supplenza di religione fino al termine delle lezioni. Queste due tipologie di IdR vengono trattate amministrativamente e giuridicamente come gli altri precari delle altre discipline. Alcuni IdR, per il solo fatto di rientrare nel codice N05, erroneamente, si definiscono IdR stabilizzati, ma tale nomenclatura è, da un punto di vista normativo, errata, in quanto sono “docenti stabilizzati” solo ed esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato, cioè i docenti di ruolo.
Per fare richiesta di RC bisogna presentare apposita domanda al DS del proprio istituto, allegando l’autocertificazione dei servizi prestati e copia del titolo di studio.
La domanda, secondo la vecchia normativa, doveva essere presentata entro dieci anni, a partire dalla maturazione dei requisiti, ma l’ordinanza N. 2232/2020 della Suprema Corte di Cassazione, del 20 gennaio 2020, ha stabilito che sulla RC non può essere applicata alcun termine e alcuna prescrizione, quindi il lavoratore ha diritto a chiederla quando vuole e a farsi riconoscere, conseguenzialmente, la fascia stipendiale superiore. C’è però da evidenziare che, dal momento in cui l’IdR matura i requisiti per la RC (ma non ne solleciti il decreto), fino a quando ne farà ufficiale richiesta, la RTS, successivamente, dovrà recuperare la somma relativa agli scatti biennali, che nel frattempo sono stati concessi.
Ovviamente, appena l’IdR precario, con RC, potrà entrare di ruolo, dovrà rifare la RC, dopo l’anno di prova e di formazione. Per tutti gli IdR iscritti allo SNADIR è offerto un servizio di assistenza e stesura della RC.