La misura del “danno” risarcibile ai precari della scuola

La misura del “danno” risarcibile ai precari della scuola

Dal 2011 i precari della scuola hanno affidato alle pronunce della Magistratura la tutela della loro condizione di lavoratori. Le richieste sono state innanzitutto quella di una conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e successivamente, in subordine, il risarcimento per il danno subito.  Gli orientamenti dei Giudici, esclusa la possibilità di una conversione dei contratti, sono confluiti nella direzione del riconoscimento del danno subito dal dipendente pubblico nel caso del reiterarsi di contratti a termine. Non sono mancati Tribunali e Corti d’Appello che hanno espresso opinioni opposte ma si tratta di un numero estremamente ridotto.

Considerato quindi il prevalente orientamento in favore del riconoscimento di un risarcimento, si è posto il tema della quantificazione del danno, considerato che, nel caso dei precari della scuola non si tratta di perdita del lavoro ma di ingiustificata reiterazione di contratti a tempo determinato.

I giudici delle Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito il seguente principio di diritto: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio  nella misure e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604”.

Questa pronuncia contiene alcuni elementi di fondamentale importanza.

In primo luogo leggiamo che il dipendente, con riferimento al risarcimento del danno, vanta un vero e proprio diritto. In secondo luogo si afferma che il dipendente è esonerato dall’onere della prova del danno subito e del suo ammontare, prova che per lui può essere particolarmente gravosa, e che pertanto la misura del danno stesso è indicata, per legge, tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Nell’arco di questi due valori (minimo e massimo) il Giudice si è poi orientato, per quanto riguarda in particolare i ricorsi degli insegnanti precari di religione, ai fini di una quantificazione, su ulteriori parametri, ad esempio: la mancata indizione per essi di un nuovo concorso e il numero dei contratti stipulati da ogni ricorrente.

Le sentenze della Cassazione n. 22552/2016 e n. 5072/2016 hanno in effetti riconosciuto la “portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n.13655)…”; in maniera ancora più definita, si è prefigurato un danno consistente “essenzialmente nella perdita di chance di un’occupazione migliore”

In altri termini, si è determinato un meccanismo perverso in base al quale più l’insegnante precario confidava, col passare degli anni, in una stabilizzazione, più il tempo trascorso gli impediva di ricollocarsi, da un punto di vista lavorativo, in altri settori, anche in considerazione della tipologia estremamente specialistica dei suoi titoli culturali (studi ecclesiastici). Più anni passavano più sfumavano le opportunità e si perdevano le chance. E’ la ragione per la quale oggi lo Snadir chiede con insistenza una soluzione effettiva e non burocratica del precariato degli insegnanti di religione. Bisogna infine ricordare che la finalità della norma non è diretta soltanto al riconoscimento del risarcimento in favore del lavoratore ma ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dall’abuso nella reiterazione dei contratti a termine. Ma questa è una questione ancora aperta, per la quale attendiamo una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.