Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Il Ministero della Salute in data 12 aprile 2021, con Nota n. 15127, ha pubblicato le seguenti indicazioni con riferimento al rientro in servizio al termine di un periodo di malattia Covid-19 correlata. Sono esplicitate cinque diverse ipotesi:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero.
Il primo caso presentato dalla circolare riguarda coloro che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave. Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

B) Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, non considerando anosmia (perdita dell’olfatto), ageusia (perdita del gusto) e disgeusia (alterazioni del gusto) che possono avere prolungata persistenza nel tempo, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici
La circolare prende in considerazione i numerosi casi di lavoratori risultati positivi ma asintomatici; essi possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione. I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio. Si tratta di una specificazione di notevole interesse per evitare che il lavoratore possa passare da una quarantena all’altra con notevole limitazione personale.

D) Lavoratori positivi a lungo termine
I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Il tampone molecolare o antigenico negativo sarà inviato dal lavoratore, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone al tampone molecolare o antigenico e informa il datore di lavoro del relativo esito.