Incompatibilità delle lezioni private agli alunni del proprio istituto

Incompatibilità delle lezioni private agli alunni del proprio istituto

Un argomento molto trattato e discusso tra gli insegnanti è quello delle lezioni private. 

Infatti molti si chiedono se sia “legale” o meno per il docente impartirle.
In base alle disposizioni contenute nel d.lgs. 297/1994 :

  • Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. (art.508, c.1);
  • Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. (art.508, c.2);
  • Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. (art.508, c.5).

Ai docenti potrà essere consentito di impartire lezioni in privato, solo come attività accessorie, rispettando delle regole specifiche.

L’insegnamento privato supplementare non può essere svolto a favore di scuole, istituti privati e/o che si occupano del recupero degli anni scolastici e di preparazione agli esami universitari.

Pertanto si specifica che le lezioni private dovranno essere impartite sempre e solo a favore di “persone fisiche come ausilio o integrazione al ciclo ordinario di studi”

Il docente dovrà comunicare opportunamente la sua decisione al proprio Dirigente scolastico della scuola in cui insegna, fornendogli dati anagrafici dello studente e l’istituto scolastico di provenienza.

E’ facoltà del Dirigente scolastico vietare l’attività di insegnamento privato supplementare per eventuali esigenze di funzionamento della scuola.

Le lezioni private, come stabilito dal CCNL scuola, possono essere rapportate all’ambito dell’ampliamento dell’O.F. e delle prestazioni professionali.Ecco quanto specificato dall’art. 32 del CCNL scuola: “i docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità”

I compensi percepiti, devono essere presentati per la dichiarazione dei redditi.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 633 del 26/10/1972,
all’art 10, comma 20, stabilisce che le lezioni private fanno parte dell’elenco di prestazioni per cui non è previsto il pagamento dell’IVA.