Il Congedo parentale emergenziale (Art. 9 D.L. 21 ottobre 2021 n. 146)

Il Congedo parentale emergenziale (Art. 9 D.L. 21 ottobre 2021 n. 146)

In una nota del 01 dicembre 2021, il Ministero dell’Istruzione riconferma la possibilità per il genitore lavoratore dipendente di poter fruire di una delle tipologie di congedo parentale emergenziale dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, come di seguito:

  • il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore;
  • il lavoratore dipendente genitore di figlio con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, alternativamente all’altro genitore;
  • il lavoratore dipendente genitore di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, alternativamente all’altro genitore.

E’ possibile fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte in riferimento a:

  • alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • per la durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio;
  • per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio.

Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2001.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa, tranne il periodo di congedo per i figli di età compresa tra i 14 i 16 anni.