Il complicato enigma tra diritto e dovere: la didattica a distanza tra l’art. 33 e 34 della Costituzione

Il complicato enigma tra diritto e dovere: la didattica a distanza tra l’art. 33 e 34 della Costituzione

In queste ultime ore fanno molto discutere le parole del Ministro all’Istruzione on. Azzolina che, nel suo discorso, ha tralasciato di sottolineare con forza quanto la stessa Costituzione prevede riguardo l’insegnamento: la libertà così come previsto all’art. 33 che è propedeutico all’art. 34 e non a caso.

Dal 1 marzo ad oggi, la scuola di colpo è cambiata. Abbiamo assistito ad un uso sconsiderato del potere datoriale da parte di alcuni dirigenti proprio nel momento in cui dovevano garantire al meglio la gestione della cosa pubblica. Ne è testimonianza la nota dell’USR Lombardia Ufficio II del 4 marzo u.s. con la quale si richiamava al dovere dirigenziale, che presto si è tradotta da parte dei DS, in prese di posizione di controllo nei confronti dei propri dipendenti: docenti e personale ATA.  La responsabilità, in questo periodo, è condivisione di strategie e comunicazioni che possono, devono essere chiare e non limitare l’azione del singolo, né sostituirsi alla normativa e soprattutto ai contratti di comparto.

Il nodo centrale oggi è la didattica a distanza; una didattica a cui né i docenti, né gli studenti sono abituati per via ordinaria in ogni ordine e grado di scuola. Ma non sono abituate nemmeno le famiglie, specialmente quelle meno abbienti. In poco tempo per tutti è avvenuta una sorta di rivoluzione digitale forzata, c’è da dire che per alcuni è stata una semplice evoluzione per altri un vero e proprio stravolgimento della propria vision di scuola. È giusto garantire il diritto all’Istruzione, infatti l’art. 34 così come citato con enfasi da parte della Ministra dice che “la scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

Oggi il comma 4 viene attuato con lo stanziamento di 85 mln di euro per garantire quanto nello stesso articolo ai commi 1 – 3 è auspicat

o: “una scuola di tutti, dove tutti possono raggiungere il proprio successo formativo anche se privi di mezzi e strumenti”. Dunque chiaro il messaggio da parte del Governo tramite il Ministro dell’Istruzione; ma è altrettanto chiaro quanto concerne al docente?

L’art. 33 della stessa Costituzione recita: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Tale articolo viene “meglio” chiarito dagli art. 1 e 2 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle Scuola) che definisce: “… la libertà d’insegnamento è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente… ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni… nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni”, quest’ultima affermazione dovrebbe essere  interpretata secondo una chiave di lettura che tenga conto dell’art. 2 Cost. (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…“). Possiamo dunque dare una delle numerose interpretazioni di “libertà di insegnamento”, che può essere riassunta in prima istanza come diritto all’apprendimento, diritto alla continuità dell’azione educativa, diritto alla diversità.

Accanto a questa libertà dell’apprendimento e della continuità educativa si colloca il diritto soggettivo di chi insegna. La libertà dell’insegnamento che si esplica attraverso scelte del singolo docente e dell’orientamento da parte di tutto il corpo docente. Nella libertà di insegnamento si inseriscono due fattori importantissimi: un primo fattore è il diritto del singolo docente e il suo dovere deontologico, dall’altro si pongono tutte le norme contrattuali che trovano fondamento nell’art. 26 commi 2-3 del CCNL 2006-2009, interamente recepito nel CCNL 2016-2018: “2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. 3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio – economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.”

La libertà di insegnamento è chiara ed è sintetizzata nella funzione docente stessa “autonomia culturale e professionale dei docenti”. Dunque è possibile oggi imporre una “Obbligatorietà della didattica a distanza?”. Assolutamente no! Ma c’è un obbligo morale costituzionalmente garantito: promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni… nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni”. Ma se un corpo docente in tempi non sospetti non ha previsto “forme” di didattica alternativa o, per meglio dire, integrativa rispetto a quella tradizionale, come si può chiedere oggi allo stesso corpo di formarsi e rendere immediatamente efficace un insegnamento a distanza, che di per sé richiede, diversamente da quello in presenza, una mole di preparazione ben superiore? Una didattica a distanza efficace è frutto di un lavoro maturato negli anni, ha bisogno di tempo e di sperimentazione e non va lasciata alla libera interpretazione o se non peggio imposizione da parte del Dirigente Scolastico.

Oggi possiamo solo continuare a sottolineare, così come lo stesso CCNL rifacendosi al dettato Costituzionale, che il docente esplica la sua funzione in piena e totale autonomia culturale e professionale.

Il docente conosce le potenzialità dei propri studenti; sa quali strumenti possano risultare efficaci e quali no nella didattica della propria disciplina; è colui che valuta la possibilità di offrire ai propri studenti gli strumenti per chiarire, approfondire, consolidare quelle conoscenze acquisite e quelle competenze raggiunte e le modalità con cui raggiungerle.