I lavoratori “fragili”

I lavoratori “fragili”

Il Decreto “Cura Italia” aveva attivato delle misure, prorogate fino al 31 luglio dal D.L. “Rilancio”, in favore dei dipendenti pubblici e privati considerati, con riferimento alle condizioni di salute, lavoratori “fragili”. Questo provvedimento normativo ha consentito, ad esempio, a numerosi docenti componenti delle commissioni degli esami di Stato, di svolgere le proprie funzioni da remoto, collegandosi on-line.

I lavoratori rientranti nella categoria dei lavoratori fragili sono stati individuati in coloro che potevano documentare una disabilità con connotazione di gravità, o una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dalla necessità di sottoporsi a terapie salvavita. La stessa attenzione è stata posta nei confronti dei soggetti con età superiore ai 55 anni (cfr. Linee Guida dell’INAIL aprile 2020) considerate le prime fasi della pandemia e le situazioni di salute maggiormente (potenzialmente) a rischio.

Per questi lavoratori è stata attivata la cosiddetta “sorveglianza sanitaria eccezionale”, garantita tramite il “medico competente”, se già nominato (art. 41 del D.Lgs 81/08), oppure attraverso i servizi territoriali dell’Inail.

Il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020 ha modificato la situazione.

Esso ha esteso lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 ma non ha prorogato le disposizioni in favore dei lavoratori fragili; tali disposizioni, pertanto, sono da considerarsi di fatto cancellate a partire dal 1° agosto 2020.

Il successivo decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, all’art.32, comma 4, ha poi specificato che: “Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 (…) al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34“.

Attualmente, quindi, una volta assicurate le misure di prevenzione e contenimento del rischio COVID nell’ambiente di lavoro, adottate dal Dirigente scolastico in accordo con l’RSPP e il MC, anche il lavoratore “fragile” può riprendere le sue mansioni con l’obbligo di utilizzo di DPI specifici (mascherine chirurgiche con visiera o mascherina FFP2) a sua tutela.

Per ciò che riguarda specificamente il personale docente compreso nella categoria cosiddetta fragile, con l’approssimarsi della ripresa dell’attività didattica in presenza (in genere il 14 settembre) non si escludono ulteriori e particolari indicazioni, ad integrazione delle Linee Guida dell’INAIL (aprile 2020).  In attesa di concrete indicazioni da parte del Governo sulla gestione del Personale Fragile, è opportuno attenersi alle seguenti indicazioni: a) l’assenza dal servizio, fino al 31 luglio, poteva essere giustificata in base all’emergenza Covid, adesso non più;  b) l’art 32 comma 4 del Decreto “Agosto” del 14 agosto specifica che per il personale scolastico non è consentito il lavoro agile;  c) lo smart working (lavoro agile) può essere effettuato invece dal personale amministrativo, qualora ne ricorrano le condizioni;  d) il medico competente esaminerà le documentazioni che i lavoratori eventualmente invieranno al fine di integrare l’elenco del personale fragile;  e) le successive visite mediche straordinarie, effettuate ai sensi dell’art. 41 del Dlgs 81/08, stabiliranno il livello di idoneità o di non idoneità del lavoratore alle sue specifiche mansioni. Il giudizio di non idoneità temporanea non potrà, in nessun caso, essere equiparato alle assenze per emergenza Covid concesse fino al 31 luglio. 

Si tenta, insomma, una “normalizzazione” che vedrà comunque protagonisti i docenti e tutto il personale, perché la rinascita della scuola passa attraverso l’impegno di ognuno.