Congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca

Congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca

L ’istituto del congedo straordinario per il dottorato di ricerca per i dipendenti pubblici è disciplinato dall’art. 2 della Legge n. 476 del 13.8.1984 recante “Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”, così come modificato ed integrato dall’art. 52, comma 57, della Legge n. 488 del 28.12.2001, dall’art. 19, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010 e dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 119 del 18.7.2011 Il congedo straordinario è un diritto, ma resta comunque  Il congedo straordinario è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione. In altri termini, il dirigente potrà decidere discrezionalmente di concederlo o meno, all’esito di una valutazione che tenga conto di interessi contrapposti. Ai fini della concessione del congedo, il dipendente dovrà presentare apposita domanda al dirigente scolastico. La richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato. 

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 

Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Pertanto, se il dottorato è senza borsa di studio oppure se il dottorando vi rinuncia, l’interessato avrà diritto al trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro (anche nel caso di Dottorati indetti da Università straniere).

Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto con la pubblica amministrazione cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, tali somme dovranno essere restituite (a meno che il dipendente si dimetta volontariamente per assumere servizio in altro ente rientrante nella pubblica amministrazione). Nel caso in cui, invece, il dottorato è con borsa di studio il trattamento economico da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale il dottorando presta servizio, cessa.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In altri termini, il periodo di congedo è utile ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie, nei concorsi, nella mobilità, nella ricostruzione di carriera, etc.

Il MIUR con la Circolare n. 15/2011 ha precisato che “l’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, ovviamente compresi anche gli insegnanti di religione,  il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo determinato , al personale si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)”.