Con la sentenza n.1842/2022 il Consiglio di Stato rende giustizia a “tutti” i precari

Con la sentenza n.1842/2022 il Consiglio di Stato rende giustizia a “tutti” i precari

Lo Snadir, con ricorso promosso dinanzi al Tar del Lazio e successivamente al Consiglio di Stato, ha sostenuto l’illegittima esclusione degli incaricati annuali di religione dal beneficio della “Carta docente”, ravvisando una violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, considerato che l’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti (di ruolo e precari).
Il Consiglio di Stato, riformando la precedente sentenza negativa del TAR del Lazio, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la Carta docente (bonus 500 euro) anche agli insegnanti di religione cattolica incaricati annuali, in quanto in tema di diritto/dovere alla formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo.
Secondo il TAR Lazio la cd. Carta del docente non rientra nelle “condizioni di impiego” non avendo la stessa natura di retribuzione accessoria o reddito imponibile, ma essendo attinente alla formazione del docente (che non è riconducibile alle “condizioni di impiego”).
I legali dello Snadir, a sostegno delle ragioni dei ricorrenti, avevano invece sostenuto, in applicazione del principio di non discriminazione, che la Carta del docente non può che spettare anche ai lavoratori assunti a tempo determinato, in quanto lavoratori “comparabili” con i docenti di ruolo, svolgendo gli uni e gli altri la medesima “funzione docente”, senza distinzioni, né per natura, né per caratteristica, delle mansioni espletate.
Il Consiglio di Stato, interpellato dai ricorrenti, ha ritenuto fondate le loro ragioni.
In particolare, il Consiglio di Stato ha censurato la scelta del Ministero dell’Istruzione di escludere dal beneficio della Carta del docente il personale con contratto a tempo determinato, ritenendola “irragionevole” e “contraria” ai principi di non discriminazione e di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Gli atti impugnati dai ricorrenti sono da ritenersi illegittimi rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, prescindendo, quindi, anche da quanto affermato dalla normativa europea (in specie, clausole 4 e 6 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE).
Ricordiamo che il dato normativo contestato dai ricorrenti è il comma 122 dell’art. 1 della legge n. 107/2015, per la cui attuazione è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (oggetto del ricorso, le cui disposizioni, peraltro, sono state sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016 a far data dal 2 dicembre 2016), rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Il Consiglio di Stato, nel riconoscere le ragioni dei ricorrenti, ha affermato che non è accettabile “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema (afferma il Consiglio di Stato) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
La sentenza ha affermato dei principi di uguaglianza che consentiranno a tutti i precari della scuola (e non soltanto agli incaricati annuali di religione) di accedere alla Carta del Docente: per tale motivo lo Snadir proseguirà sulla strada dei ricorsi per questo settore e invita tutti gli interessati che non hanno aderito al primo ricorso del 2016 a comunicare adesso il proprio interesse alle iniziative di tutela legale che saranno attivate.