Collocazione in servizio e completamento dell’orario settimanale

Collocazione in servizio e completamento dell’orario settimanale

Con l’avvio del nuovo anno scolastico può risultare utile, soprattutto per i colleghi che iniziano la professione di insegnante, avere qualche indicazione circa l’assunzione in servizio. Con l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 sono state definite, tra l’altro, la procedura di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo (articoli 12, 13 e 14): per alcuni aspetti tale norma, per analogia, ci fornisce indicazioni anche per l’insegnamento di religione.
Possiamo individuare tre tipologie di supplenze: a) quella annuale (incarico) con termine al 31 agosto attribuita per cattedra libera e vacante; b) la supplenza fino al termine delle attività didattiche (termine indicato annualmente dal calendario scolastico, in genere 30 giugno) per cattedra libera ma non vacante (ad esempio momentaneamente libera in quanto il “titolare” ha ottenuto un part-time); c) supplenza temporanea (es. in sostituzione di docenti assenti per malattia).
Quando viene conferita una supplenza con orario settimanale non intero, l’insegnante di religione conserva il diritto a conseguire un successivo completamento d’orario (qualora disponibile) fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento contrattualmente previsto (24 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, pari a sedici sezioni; 22 ore nella scuola primaria, alle quali si aggiungono due ore settimanali di programmazione; 18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado). Questa disposizione trova conferma in una innumerevole sequenza di contratti del settore scuola, fino ad arrivare a quello attualmente vigente (Art. 40 CCNL 2006/2009 – 2016/2018 commi 5 e 6).
Quando il servizio d’insegnamento è svolto, allo stesso tempo, con ore disponibili nella scuola statale e in quella paritaria, non è comunque consentito superare l’orario settimanale di servizio fissato dal contratto (art. 4 del D. M. 131/2007).
L’orario di servizio si svolge entro il limite massimo di tre scuole in non più di due Comuni: la distanza tra l’uno e l’altro deve garantire l’agevole raggiungibilità affinché l’insegnante possa assicurare la sua puntuale presenza. Un tempo si faceva riferimento alla distanza limite di 30 km ma tale parametro non è più in uso. E’opportuno consultare, su tale questione, la contrattazione integrativa regionale, pubblicata in genere entro giugno, in quanto potrebbe specificare ulteriori adattamenti. Ad esempio potrebbe essere consentito un servizio su tre Comuni (invece di due) se le scuole sono coordinate dalla medesima presidenza.
Un’ulteriore questione riguarda il completamento orario tra gradi di scuola diversi. E’possibile il completamento con ore della secondaria di primo e secondo grado e (solo per gli insegnanti di religione) con ore della scuola dell’infanzia e della primaria.
Questa non può, tuttavia, ritenersi la regola, al contrario il Ministero dell’Istruzione, con O. M. n. 107 del 29/03/2021 (confermando quelle precedenti) ha specificato che “nell’individuare un posto di insegnamento, le autorità scolastica ed ecclesiastica (…) possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell’infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado”. Va ricordato infine, circa le supplenze brevi, che “al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. (…) Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.