Assenze per malattia e visite fiscali

Assenze per malattia e visite fiscali

Con il decreto n.206 del 17 ottobre 2017 è entrato in vigore, dal 13 gennaio 2018, il nuovo regolamento sulle visite fiscali, e sulle modalità di accertamento delle assenze dal servizio.

L’INPS ha redatto una guida (aggiornata al luglio 2018), che possiamo provare di seguito a sintetizzare, nella quale indica al lavoratore gli adempimenti principali.

In caso di malattia è il medico curante a redigere l’apposito certificato e a trasmetterlo immediatamente all’Inps in modalità telematica. Se l’accertamento, da parte del medico curante, delle condizioni di salute del lavoratore è avvenuta presso il domicilio di quest’ultimo, la trasmissione telematica può essere effettuata entro il giorno successivo alla visita. Anche il medico libero professionista può rilasciare il certificato di malattia telematico.

E’ importante che il lavoratore prenda nota del numero di protocollo del certificato; egli può anche richiedere al medico una copia da ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica personale (art. 7 della legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Il lavoratore è sempre tenuto a fornire e a verificare i propri dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità durante la malattia.  Egli può anche visualizzare il proprio certificato accedendo al sito web www.inps.it con le proprie credenziali (codice fiscale e Pin o Spid). Lo stesso può fare il datore di lavoro.

Se la malattia ha inizio in un giorno prefestivo in cui non risulta possibile contattare il proprio medico di base, ci si può rivolgere alla “guardia medica” (medico di continuità assistenziale) per il rilascio del certificato di malattia (anche per giustificare la continuazione di un periodo di malattia certificato sino al venerdì).

Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, sarà la Struttura ospedaliera a provvedere al rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia. Le assenze per effettuare terapie devono ugualmente essere certificate mediante certificazione telematica.

Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’INPS o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo.

E’ bene accertarsi che sul citofono di casa (o domicilio di reperibilità) sia ben visibile il proprio cognome, per permettere al medico fiscale l’accesso per la visita di controllo.

Le fasce orarie di reperibilità (valide anche nei giorni festivi, di sabato e domenica) vanno dalle ore 09.00 – 13.00 e dalle ore 15.00 – 18.00.

I casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità sono indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.  La visita fiscale deve essere richiesta obbligatoriamente dal datore di lavoro pubblico se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Il Decreto Madia ha stabilito che dal 1° gennaio 2018il medico fiscale può tornare una ulteriore volta presso l’abitazione del lavoratore ammalato, anche nello stesso giorno.

Nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale non possono essere disposte visite di controllo da parte dell’Inps per non interferire nell’attività di competenza esclusiva dell’Inail in materia (art. 12 della legge n. 67/1988).

Il lavoratore assente alla visita medica di controllo domiciliare è invitato con apposito avviso a presentarti in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza.

Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale il lavoratore ha ripreso l’attività lavorativa, non è tenuto a sottoporsi alla visita ma deve comunque comunicarlo alla medesima struttura Inps.

In ogni caso, è necessario presentare giustificazione per l’assenza alla visita di controllo domiciliare.

E’ fondamentale specificare se ci si trova in malattia in un domicilio che non è quello abituale.

Il lavoratore che vuole rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, deve chiedere al medico che ha redatto il certificato la rettifica della prognosi, da inoltrare all’Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica.