Assenza di ricovero a tempo pieno della persona da assistere (ex art. 33, comma 3, Legge 104/92)

Assenza di ricovero a tempo pieno della persona da assistere (ex art. 33, comma 3, Legge 104/92)

Dicono i giudici: “la ratio legis dell’istituto in esame consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto all’assistenza da parte dell’handicappato solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o del tutto similare.”

Infatti, “solo strutture di questo tipo, possono farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l’intervento, a detti fini, dei familiari…”

“Se, invece, la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in coerenza con la ratio dei permessi … che è quella di consentire l’assistenza della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui questa non lo sia …”

“Da tanto consegue che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo, perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.” Pertanto, il termine “ricovero” di cui all’art. 33 della Legge 104/1992 è riferibile solo al ricovero in strutture di tipo sanitario.

*ARAN: Sezione Lavoro Sentenza n. 21416 del 14.08.2019. Pubblico impiego – permesso ex art.33 comma 3 L. 104/1992